11.01.2019
Demansionamento – Danno – Prova per presunzioni

Se è vero che il danno da demansionamento non è in re ipsa, tuttavia la prova di tale danno può essere data, ex art. 2729 c.c., anche attraverso la allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché a tal fine possono essere valutati, quali elementi presuntivi, la qualità e la quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha tenuto conto, fra l’altro, della estromissione della lavoratrice dalla commissione esaminatrice per un concorso interno, l’avanzamento di carriera di dipendenti con qualifica inferiore, il silenzio datoriale a fronte di legittime richieste di mansioni adeguate alla qualifica, le documentate e compromesse condizioni di salute concausalmente riconducibile al disagio nell’ambito lavorativo, il tutto unitamente alla minore ampiezza qualitativa e quantificativa delle nuove mansioni che avevano determinato una depauperazione del bagaglio professionale già raggiunto dalla dipendente.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 03 gennaio 2019 n. 21