11.01.2019
Fallimento – Credito del subappaltatore – Prededuzione – Limiti

Al credito del subappaltatore, non essendo espressamente qualificato prededucibile né potendosi considerare “sorto” in funzione della procedura fallimentare ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall., va riconosciuto – una volta rimosso, alla luce dei successivi interventi del legislatore, quello derivante dalla iniziale lettura dell’art. 118, comma 3, CDA come disposizione applicabile anche in caso di fallimento dell’appaltatore – un trattamento concorsuale conforme alla sua natura, in ossequio ai princìpi della par condicio e del rispetto dell’ordine delle clausole di prelazione.

In particolare risulta chiarificatore l’art. 118, comma 3-bis D. Lgs. n. 163/2006 che consente alla stazione appaltante di provvedere ai pagamenti per prestazioni dai subappaltatori solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale e non anche in caso di fallimento per effetto del quale è venuto meno lo specifico interesse sinallagmatico delle stazione appaltante alla tempestiva e regolare esecuzione dell’opera da parte dell’appaltatore.

Cassazione Civile, Sezione I , sentenza 21 dicembre 2018 n. 33350

 

 

-