21.12.2021
Licenziamento collettivo – Accordo – Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso – Rapporto contributivo: possibile persistenza

Alla base del calcolo degli oneri previdenziali, così come deve essere posta la retribuzione prevista per legge o per contratto, devono essere considerati anche gli istituti giuridici collegati strettamente al rapporto di lavoro, come l’indennità sostitutiva del preavviso, salvo che la rinuncia a tale indennità da parte del lavoratore si ponga come una specifica pattuizione di tipo novativo, in virtù di un collegamento con il rapporto di lavoro solo in termini di occasionalità e quindi idoneo ad escludere la sua assoggettabilità a contribuzione.
Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza 26 novembre 22021 n. 36885