Se al momento del pignoramento il saldo del rapporto di conto corrente è negativo, le eventuali successive rimesse a favore del correntista non determineranno necessariamente l’esistenza di un credito pignorabile, se non nella misura in cui esse siano tali da rendere tale saldo positivo e comunque nei limiti di tale saldo positivo.
Se il saldo rimane comunque negativo, non può mai ritenersi venuto in essere un credito del debitore esecutato assoggettabile a pignoramento, anche se siano intervenute rimesse di importo complessivamente superiore all’originario saldo negativo che è comunque sempre rimasto tale, cioè negativo.
In tal caso il correntista non può ritendersi titolare di un bene assoggettabile ad espropriazione, perché si tratta di un rapporto negoziale in cui è la banca a concedere credito al correntista che rimane sempre debitore e non creditore della banca
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 23 novembre 2021 n. 36066