21.12.2021
Appalto – Solidarietà passiva fra committente e appaltatore – Art. 1676 cod. civ.

Ove il subcommittente abbia provveduto ad estinguere il suo debito nei confronti del subappaltatore, resta preclusa, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ., la possibilità per i dipendenti del subappaltatore di poter rivolgere le loro pretese verso il subcommittente per i crediti scaturenti dalle prestazioni rese in favore del subappaltatore.
La responsabilità del committente ex art. 1676 è subordinata all’esistenza del debito nei confronti dell’appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento, mentre ai fini dell’art. 29 D. Lgs. n. 276/2003 questo presupposto non è richiesto in quanto non rileva l’aver già saldato il corrispettivo dovuto all’appaltatore, posto che il committente rimane obbligato lo stesso e deve pagare un debito altrui, rischiando di dover pagare due volte in ragione dello stesso rapporto.
(cfr. la modifica di cui all’art. 2 D.L. n. 25/2017)
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 22 novembre 2021 n. 35962