Il creditore, per canoni di locazione e/o indennità sorti in data successiva alla dichiarazione di fallimento, non è tenuto ad azionare il proprio credito in via frazionata, mano mano che questo matura; la condizione per la sua partecipazione al passivo, che segna il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di un anno per la presentazione della domanda di ammissione, si verifica alla data del compimento (nella specie, riconsegna dell’immobile) che determina la definitiva quantificazione del credito.
Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 16 novembre 2021 n. 34730