22.02.2019
Licenziamento – Co-datorialità – Solidarietà passiva di tutti i datori di lavoro

Si ha unicità del rapporto di lavoro (co-datorialità) qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per due datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell’interesse di un datore di lavoro e quale nell’interesse dell’altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto ai sensi dell’art. 1294 cod. civ.

Infatti, ben può esistere un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un’unica persona e nella posizione del datore di lavoro  più persone, rendendo così solidale l’obbligazione del datore di lavoro.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 11 febbraio 2019 n. 3899