22.02.2019
Lavoro – Trasferimento – Rifiuto – Avallo giudiziario: necessità

Il trasferimento del lavoratore presso altra sede, giustificato da esigenze organizzative aziendali, consente al medesimo di chiederne giudizialmente l’accertamento di legittimità, ma non lo autorizza a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario (conseguibile anche in via d’urgenza), di eseguire la prestazione lavorativa richiesta, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni impartite dall’imprenditore ex artt. 2086 e 2104 cod. civ.

Può legittimamente invocare l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte, a meno che l’inadempimento sia tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza 19 febbraio 2019 n. 4795

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