22.02.2019
Giudizio civile – Spese legali – Compensazione – Intervento Corte Costituzionale

Secondo il D.L. n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014, applicabile ai procedimenti introdotti dall’11 dicembre 2014, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza dell’assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza.

Peraltro la Corte Costituzionale, con sentenza 19 aprile 2918 n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 92, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui non consentiva, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare, parzialmente o per intero, le spese ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.

Il principio affermato da tale sentenza va applicato con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o la proposizione dell’impugnativa siano anteriori alla pronunzia della Corte.

Corte di Cassazione, Sezione VI-3. 14 febbraio 2019 n. 4360

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