06.09.2017
Licenziamento – Attività extralavorativa in pendenza di assenza per malattia – Giusta causa

Lo svolgimento di attività extralavorativa in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce illecito di pericolo e non di danno. Questo sussiste, non soltanto se quell’attività abbia effettivamente provocato un’impossibilità temporanea di ripresa, ma anche quando il lavoratore si sia comportato in modo imprudente.

Il disposto dell’art. 5 legge n. 300/1970 non preclude al datore di lavoro di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze atte a dimostrare uno stato di incapacità lavorativa e quindi a giustificare l’assenza oppure a far presumere che tale attività esterna trae fondamento dall’inesistenza della malattia e quindi da una fraudolenta simulazione.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 1° agosto 2017 n. 19089

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