Il divieto di trasferimento di chi assiste un parente disabile sussiste anche quando la disabilità del familiare non presenti la connotazione di gravità secondo gli accertamenti delle competenti commissioni mediche, a meno che il datore di lavoro provi la sussistenza di ragioni aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.
Infatti, l’art. 33, comma 5 della legge 104/1992 va interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 Cost. comma 2, dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili ratificata con legge n. 18/2009.
Cassazione Civile 12 dicembre 2016 n. 25379 in “Diritto & Pratica del Lavoro”, 2017, n. 23, pag. 1410 con commento di A. La Mendola