19.06.2017
Legge 104/1992 – Assistenza parente disabile – Divieto di trasferimento – Condizioni

Il divieto di trasferimento di chi assiste un parente disabile sussiste anche quando la disabilità del familiare non presenti la connotazione di gravità secondo gli accertamenti delle competenti commissioni mediche, a meno che il datore di lavoro provi la sussistenza di ragioni aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte.

Infatti, l’art. 33, comma 5 della legge 104/1992 va interpretato in termini costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 Cost. comma 2, dell’art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili ratificata con legge n. 18/2009.

Cassazione Civile 12 dicembre 2016 n. 25379 in “Diritto & Pratica del Lavoro”, 2017, n. 23, pag. 1410 con commento di A. La Mendola