Può costituire giustificato motivo di licenziamento l’inutilizzabilità della prestazione del lavoratore divenuto inabile, solo se eventuali mansioni alternative a lui assegnabili comporterebbero alterazione dell’assetto organizzativo aziendale .
(Nella specie un’addetta alle vendite in un supermercato, non idonea a mansioni di movimentazione di pesi anche inferiori a 5 kg, ben poteva svolgere utilmente altre mansioni, quali, ad esempio, quelle di cassiera, addetta all’ufficio accoglienza merci, addetta al box assistenza clienti)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 14 giugno 2017 n. 14757