19.06.2017
Lavoro – Mobbing – Elementi costituivi

Al fini di configurare il fenomeno del mobbing è necessario che siano presenti tutti i seguenti elementi:

  1. una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che , con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  2. l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  3. il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  4. l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 27 gennaio 2017 n. 2142

 

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