Al fini di configurare il fenomeno del mobbing è necessario che siano presenti tutti i seguenti elementi:
- una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che , con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
- l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
- il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subìto dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
- l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 27 gennaio 2017 n. 2142