Ai fini della configurabilità dell’ipotesi di soppressione del posto di lavoro, integrante giustificato motivo oggettivo di licenziamento, non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, ben potendo le stesse essere solo diversamente ripartite ed attribuite, senza che con ciò venga meno l’effettività di tale soppressione.
Nella nozione di g.m.o. di licenziamento è riconducibile anche l’ipotesi del riassetto organizzativo dell’azienda attuato al fine di una più economica gestione di essa e deciso dall’imprenditore, non semplicemente per un incremento del profitto, ma per far fronte a sfavorevoli situazioni, non meramente contingenti, che impongono la necessità di una riduzione dei costi.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 giugno 2017 n. 14871