La facoltà di rinunziare al legato ai sensi dell’art. 551 cod. civ. è preclusa quando il legatario abbia compiuto atti di esercizio del diritto oggetto del legato, manifestando una volontà incompatibile con la facoltà di rinunzia.
La lunga occupazione da parte del coniuge del de cuius della casa assegnata in sede di separazione senza addebito non inficia il principio di cui sopra perché il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l’immobile utilizzato prima della morte del de cuius come residenza coniugale, situazione impossibile in caso di separazione personale e conseguente cessazione della convivenza tra i coniugi.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 05 giugno 2019 n. 15277