11.06.2019
Esecuzione presso terzi – Credito fruttifero – Attribuzione al creditore

In caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito ex lege custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura prevista dal rapporto da cui origina il credito pignorato e con le decorrenze ivi previste. Tali frutti civili si accrescono al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell’art. 2912 cod. civ. (principio di diritto)
Cassazione civile, sezione III, sentenza 06 giugno 2019 n. 15308