11.06.2019
Autorità Garante Concorrenza e Mercato – Messaggio: natura pubblicitaria e carattere ingannevole – Verifica dei presupposti giustificativi della sanzione – Giurisdizione del giudice amministrativo

Compete al giudice amministrativo di verificare in fatto, ai fini dell’eventuale del provvedimento sanzionatorio, la qualificazione in termini di illiceità del messaggio pubblicitario ingannevole.
Analogamente dicasi per il requisito della diffusività del messaggio, che richiede una verifica dei presupposti giustificativi della sanzione irrogata.
Anche la quantificazione del danno risarcibile effettuata dal giudice amministrativo: ove la quantificazione derivasse da una inesatta interpretazione di una norma di legge, questo non comporterebbe la creazione di una norma inesistente, ma, al più, un error in judicando senza invasione della sfera di attribuzione del potere legislativo sindacabile dalla Corte di Cassazion ex art. 362, comma 1, c.p.c. (cfr. Cass. SU. n. 16974/2018).
Cassazione Civile, Sezioni Unite, ordinanza 07 maggio 2019