11.06.2019
Associazione non riconosciuta – Responsabilità del legale rappresentante – Requisiti

Il titolo esecutivo ottenuto nei confronti di una associazione non riconosciuta non consente di agire esecutivamente ex art. 38 cod. civ. nei confronti del presidente e legale rappresentante perché la di lui responsabilità:
– non consegue al suo titolo, ma presuppone la dimostrazione di una attività negoziale svolta per conto dell’associazione e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi;
– ha natura di obbligazione solidale assimilabile a quella del fideiussore ed è disposta a tutela di terzi che non possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare mero affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro
Il caso è quindi diverso da quello che regola la responsabilità dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone in virtù dell’automatica estensione ad essi della responsabilità per i debiti sociali.
La responsabilità dei soci è piuttosto assimilabile a quella degli eredi del debitore ai sensi dell’art. 477 c.p.c. e costituisce una responsabilità per fatto proprio derivante direttamente dalla legge e non una responsabilità solidale per una obbligazione altrui.
Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 05 giugno 2019 n. 15277

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