Nel caso in cui il concedente in leasing ha chiesto al giudice delegato l’ammissione al passivo fallimentare con riguardo ai crediti scaturenti dal contratto, comprendenti i canoni già scaduti sino alla risoluzione, quelli sino alla riconsegna del bene, nonché l’equo compenso per l’uso della cosa dai sensi dell’art. 1526 c.c., sussiste la competenza del giudice delegato a decidere su tutte le domande.
Viceversa, in caso di fallimento dell’acquirente nella vendita con patto di riservato dominio, la determinazione dell’equo compenso su istanza del solo curatore senza che il creditore avesse fatto istanza di ammissione al passivo, esula dalla competenza del giudice delegato e va accertata in un ordinario giudizio di cognizione.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 16 maggio 2018 n. 11962