La carica di amministratore unico di una società, che si assume avere ad oggetto esclusivamente attività ludico-sportive nell’ambito di una federazione dilettantistica, è comunque incompatibile con la iscrizione all’albo degli avvocati a fronte della attività commerciale svolta da una società di capitali come è la s.r.l.
La sanzione della cancellazione dall’albo è inapplicabile, anche nei procedimenti disciplinari in corso, ex art. 65, comma 5, legge n. 247/2012. In luogo di essa si applicherà la sospensione nella durata prevista dal nuovo codice deontologico, ove anche in concreto superiore a quella dettata dal precedente, poiché in caso di successione di leggi non si possono combinare le disposizioni più favorevoli della nuova legge con quelle più favorevoli della precedente.
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 01 giugno 2018 n. 14131