11.06.2018
Cessione di ramo d’azienda – Illegittimità – Obblighi retributivi

In caso di cessione di ramo d’azienda ritenuta illegittima, una e una sola essendo la prestazione lavorativa che il lavoratore svolge nel ramo ceduto, il pagamento della relativa retribuzione da parte del cessionario costituisce un pagamento consapevolmente effettuato da un soggetto che non è il vero creditore della prestazione e dunque un adempimento del terzo, cui consegue la liberazione del vero obbligato, in applicazione dell’art. 1180 comma 1, c.c.

Con la conseguenza che il lavoratore non potrà ottenere dal cedente la medesima retribuzione già corrispostagli dal cessionario, ma solo le differenze rispetto a quanto avrebbe percepito alle dipendenze del primo.

Ciò in linea con quanto stabilito dalle SS.UU. 2990/2018 secondo cui il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l’erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un’eccezione.

Cassazione Civile, Sezione VI – L, ordinanza 01 giugno 2018 n. 14136

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