11.06.2018
Lastrico solare – Obbligo di custodia – Responsabilità del condominio

Il lastrico solare, indipendentemente dal regime proprietario ovvero da una sua fruizione diretta, svolge una ineludibile funzione primaria di copertura e protezione delle sottostanti strutture, sicché, quanto meno sotto tale profilo e indipendentemente dall’avvenuta “consegna” – quale area di cantiere – all’appaltatore, per l’esecuzione di lavori volti alla relativa manutenzione o ristrutturazione, il lastrico deve considerarsi nella persistente disponibilità del condominio, con conseguente permanenza, in capo a quest’ultimo, delle obbligazioni connesse alla sua custodia e delle conseguenti responsabilità per il relativo inadempimento.

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 14 maggio 2018 n. 11671