11.06.2018
Amministrazione di sostegno – Poteri del giudice tutelare – Incapacità di testare o donare

L’art. 411 cod. civ. consente al giudice tutelare di disporre che determinati effetti, limitazioni e decadenze, previsti da disposizioni di legge per l’interdetto o l’inabilitato si estendano al beneficiario dell’amministratore di sostegno.

Pur rilevandosi che la diversità dell’ispirazione sottesa all’istituto della interdizione impedisce una generalizzata applicazione, in via analogica, delle limitazioni che ne derivano al beneficiario dell’amministrazione di sostegno, il rilievo conferito dal legislatore al best interest di quest’ultimo consente, in situazioni talmente gravi da giustificare in astratto il ricorso all’interdizione, di imporre limitazioni alla capacità di testare e di donare.

Tale incapacità, che sembra perpetrare quella rigida dicotomia capacità-incapacità che l’amministrazione di sostegno vuole evitare, deve tuttavia riemergere in casi in cui, a fronte di grave compromissione delle capacità cognitive o volitive, l’esclusione di attività come quelle di testare e donare può rivelarsi uno strumento di tutela anche a tutela del beneficiario, potenzialmente esposto a pressioni o condizionamenti.

Le predette restrizioni possono essere imposte dal giudice tutelare anche d’ufficio alla luce degli artt. 405, quinto comma, numeri 3 e 4 e 407, quarto comma cod. civ.

Cassazione Civile, Sezione I, 21 maggio 2018 n. 12460

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