19.06.2018
Abuso del diritto – Trasferimento in sede disagiate – Rifiuto: licenziamento – Scelta consapevole

L’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra parte, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi. Nel caso di trasferimento dei lavoratori in sede lontane e disagiate rispetto alle unità lavorative di appartenenza non configura abuso di diritto perché:

  • non era circostanza tale da implicare l’illegittimità del relativo provvedimento in assenza di ulteriori allegazioni;
  • – i lavoratori avevano operato una scelta (tra aderire o non aderire ad una conciliazione), avendo presenti quali fossero le conseguenze dell’una o dell’altra opzione.

E’ quindi legittimo il licenziamento disciplinare intimato a seguito del rifiuto di ottemperare all’ordine di trasferimento in altre sedi.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 15 giugno 2018 n. 15885