La società di persone rappresenta un distinto centro di interessi e imputazioni di situazioni sostanziali e processuali per cui è sicuramente postulabile un’alterità, non solo tra la società e i terzi, ma anche fra la prima e i soci.
La fideiussione prestata dal socio a favore della società rientra tra le garanzie prestate per le obbligazioni altrui ex art. 1936 cod. civ.
Nonostante la responsabilità illimitata e solidale dei soci, possono esservi interessi del creditore sociale a pretendere la garanzia del socio, per esempio il permanere della garanzia dopo l’uscita del socio dalla società o il venir meno, in favore del socio, del beneficium excussonis.
Il socio escusso che abbia provveduto al pagamento del debito sociale è legittimato all’azione di regresso verso la società ex art. 1950 cod. civ.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 22 marzo 2018 n. 7139