29.10.2021
Lease-back- Risoluzione per inadempimento – Canoni scaduti – Canoni a scadere – Deduzione valore bene restituito – Clausola penale – Interesse positivo

La clausola che, in caso di risoluzione del contratto di leasing, consente al concedente di trattenere i canoni già ricevuti, lungi dall’essere contraria a qualsivoglia “ordine pubblico”, costituisce applicazione di un criterio legale.
E’ valido il patto con cui si attribuisce al concedente a titolo di penale ex art. 1382 cod. civ. di pretendere i canoni ancora a scadere a titolo, salvo l’onere per il concedente di indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, di allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all’attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1526, comma 2, cod. civ.
Simili patti, sorti nella pratica commerciale, sono stati recepiti dal legislatore con la legge n. 124/2017.
Dalla risoluzione del contratto scaturiscono effetti liberatori, restitutori e risarcitori. L’art. 1526 disciplina gli effetti restitutori; gli artt. 1218, 1223 e/o 1382 disciplinano gli effetti risarcitori. Il contraente “fedele” ha diritto all’interesse positivo, ovvero al mancato guadagno, salva l’eventuale eccessività della clausola penale in materia di leasing traslativo, ove consentisse un vantaggio patrimoniale superiore a quello risultante dalla corretta esecuzione del contratto.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanze 14 ottobre 2021 n. 28022 e 28023