Ove nessuna della due parti abbia disconosciuto la propria sottoscrizione in calce ad un atto di transazione (nella specie fra lavoratore e datore di lavoro), la falsificazione della somma riportata nell’atto (da € 1500,00 in € 11.500,00) può essere accertata solo mediante querela di falso.
La scrittura privata, quando ne sia stata o debba considerarsi riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità relativamente al contenuto: solo l’esito positivo della querela di falso fa venir meno il collegamento della sottoscrizione con le dichiarazioni e quindi l’indicata presunzione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 25 ottobre 2021 n. 29912