29.10.2021
Lavoro subordinato – Controlli difensivi – Oneri di informazione ai lavoratori

Secondo l’art. 4 S.L. così come modificato dal D.Lgs. n. 185/2016, il controllo a distanza è ammesso anche per la tutela del patrimonio aziendale con varie limitazioni che peraltro non necessitano se le informazioni raccolte dal datore di lavoro riguardano gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
La chat aziendale rientra certamente fra gli strumenti di lavoro, essendo pacificamente funzionale alla prestazione di lavoro, ma l’utilizzabilità del risultato di tali controlli è condizionata all’adeguata informazione che deve essere data al lavoratore (nella specie l’adeguata informazione era stata data dopo la soppressione della chat aziendale, sottoposta controlli).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2021 n. 25731