29.10.2021
Fallimento – Apertura di credito con ipoteca – Ammissione al passivo in via privilegiata – Limiti

L’apertura di credito con ipoteca stipulata per atto di notaio non opera di per sé, ad integrazione del contenuto della domanda di ammissione al passivo sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 474 c.p.c.
La certezza del credito non necessariamente deve risultare da altro titolo esecutivo, ben potendo ricavarsi da differenti e distinti documenti o elementi di prova come, ad esempio, attraverso estratti conti.
La mancata annotazione di successive erogazioni comporta solo l’onere del creditore di documentare l’entità del credito attuale e la sua riferibilità al titolo e al rapporto in base al quale l’iscrizione avvenne.
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 19 luglio 2021 n. 20618