Nel caso di lease back gli elementi sintomatici della frode alla legge sono, in concorso fra loro:
- una situazione di credito e debito tra la società concedente e l’impresa venditrice-utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita;
- le difficoltà economiche dell’impresa venditrice;
- la sproporzione tra il valore del bene e il corrispettivo versato dall’acquirente.
La cautela marciana inserita dalle parti nel contratto di lease back supera i profili di possibile illiceità del contratto se, per il caso e al momento dell’inadempimento, preveda un procedimento di stima del bene che assicuri una valutazione imparziale in quanto ancorata a parametri oggettivi ovvero affidata a persona indipendente ed esperta la quale dovrà fare riferimento a tali parametri, nonché la restituzione all’utilizzatore l’eventuale surplus.
Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza 12 luglio 2018 n. 18327