18.07.2018
Lavoro – Somministrazione – Ripartizione legale di responsabilità – Derogabilità

L’assetto normativo fa convergere sull’utilizzatore ogni finale responsabilità sugli specifici obblighi  di prevenzione e protezione relativi alla attività di lavoro prestata in suo favore  e sul somministratore una responsabilità derivata dall’obbligo di informare e formare il lavoratore.

L’attribuzione di tale ultimo obbligo può essere anche oggetto di specifica traslazione dal somministratore all’utilizzatore, opponibile al lavoratore se indicata nel contratto individuale di lavoro.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 09 maggio 2018 n. 11170 (con nota redazionale in Foro It., 2018, fasc. n. 6, pag. I, 1983)

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