Nel caso in cui il contratto di agenzia sia collegato ad altro contratto, accessorio perché destinato a risolversi automaticamente in caso di cessazione del rapporto agenziale, la disciplina dei due contratti rimane autonoma e separata, per cui non è desumibile l’esistenza, in caso di cessazione automatica del contratto accessorio, di un obbligo di preavviso o di limitazioni al potere di recesso o di automatismi indennitari tipici del rapporto principale come quelli previsti dall’art. 1751 cod. civ.
Cassazione Civile, ordinanza 27 giugno 2018 n. 16940