L’installazione di un sistema di videosorveglianza potenzialmente in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, la cui attivazione sia stata preventivamente autorizzata da tutti i dipendenti anche in forma scritta, non costituisce esimente dalla responsabilità penale di cui agli artt. 4 e 38 Statuto Lavoratori.
L’intervento delle rappresentane sindacali, infatti, è richiesto dalla legge a tutela di interessi di carattere collettivo e superindividuale, data la configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto.
La procedura che prevede l’accordo sindacale o l’autorizzazione della D.T.L. è inderogabile.
La Cassazione conferma la sentenza di condanna del datore di lavoro alle pena di € 600,00 di ammenda
Cassazione Penale, sentenza 08 maggio 2017 n. 22148