Il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di “punte di intensa attività” non fronteggiabili con il ricorso al normale organico che sono sicuramente ascrivibili alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 20, comma 4, D. Lgs. 276/2003.
Il riferimento ad esse costituisce una causale di sufficiente specificità, sufficiente a soddisfare il requisito di forma del contratto di somministrazione di cui all’art. 21, comma 1, senza necessità di ulteriore dettaglio.
L’indennità prevista dalla L. n. 182 del 2010 n. 32 trova applicazione ogni qual volta vi sia un contratto di lavoro a tempo determinato per il quale operi la conversione in contratto a tempo indeterminato e quindi anche nel caso di nullità di un contratto di somministrazione di lavoro convertito in un contratto a tempo indeterminato tra lavoratore e utilizzatore della prestazione.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 03 aprile 2018 n. 8148