La disposizione dell’art. 2 Statuto Lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell’attività lavorativa vera e propria.
Legittimo, quindi, l’intervento di tali agenzie per verificare le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro, concernenti anche il mancato svolgimento dell’attività lavorativa da compiersi all’esterno della struttura aziendale.
Il controllo di cui sopra può avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede, né il divieto di cui all’art. 4 L. n. 300/1970 riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 04 aprile 2018 n. 8373