11.04.2018
Fideiussione omnibus – Nullità

In tema di accertamento dell’esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall’art. 2 legge n. 287/1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l’applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alla norme bancarie uniformi ABI in materia di fideiussioni) comprendono anche i contratti conclusi anteriormente all’accertamento dell’intesa da parte dell’Autorità indipendente (Banca d’Italia e poi AGCM) a condizione che quell’intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo (applicazione in materia di fideiussioni omnibus in contrasto con l’art.2, co. 2, lettera a), L. n. 297/1990).

Cassazione Civile, Sezione I, sentenza 12 dicembre 2017 n. 29810 (cfr. Plus24 – Il Sole 24 Ore, 31 marzo 2018 n. 806, pag. 18)