La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, ove contenga una dichiarazione di rinuncia riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere valore di rinuncia o transazione a condizione che risulti accertato che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obbiettivamente determinabili, con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi.
Nella specie mancava qualunque riferimento al compenso per lavoro straordinario e alla pretesa del suo calcolo ai fini del T.F.R., oggetto del ricorso introduttivo di un giudizio.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 08 settembre 2017 n. 20976