31.10.2018
Lavoro – Periodo di comporto – Computabilità assenze per infortunio o malattia professionale

Le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto.

Per la non computabilità non è sufficiente che l’evento  sia connesso alla prestazione lavorativa, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.

Nessuna norma imperativa vieta che le disposizioni collettive escludano dal computo le assenze dovute a infortunio sul lavoro (non è il caso del c.c.n.l. del settore terziario).

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 19 ottobre 2018 n. 26498

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