Le assenze del lavoratore dovute a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto.
Per la non computabilità non è sufficiente che l’evento sia connesso alla prestazione lavorativa, ma è necessario che sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
Nessuna norma imperativa vieta che le disposizioni collettive escludano dal computo le assenze dovute a infortunio sul lavoro (non è il caso del c.c.n.l. del settore terziario).
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 19 ottobre 2018 n. 26498