31.10.2018
Dato biometrico – Identificazione del lavoratore – Trattamento dato personale

Secondo l’art. 4 del D. Lgs. N. 196/2003 configura “dato personale” qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Nel  caso di specie, Il dato biometrico riguardante la mano di ogni lavoratore, trasformato in un modello di 9 bytes, a sua volta associato ad un codice numerico di riferimento memorizzato in un badge, consentiva, ad ogni utilizzo del badge, di verificare che il badge era usato dalla stessa mano usata per configurarlo.

Si tratta quindi di un dato personale, anche se non registrato in apposita banca dati, essendo sufficiente anche un’attività di raccolta ed elaborazione temporanea.

Il sistema, attraverso la conservazione dell’algoritmo, è in grado di risalire al lavoratore e quindi indirettamente lo identifica, in attuazione dello scopo dichiarato e in sé legittimo di controllarne la presenza.

Il trattamento del dato biometrico è assoggettato innanzi tutto e in via assorbente alla preventiva autorizzazione del Garante, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. N. 196/2003.,

Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 15 ottobre 2018 n. 25686