31.10.2018
Assicurazione sulla vita – Beneficiari gli “eredi legittimi”: natura contrattuale – Successivo testamento con designazione di erede universale: irrilevanza

Secondo il contratto di assicurazione, il beneficiario acquista, ex art. 1920, comma 3, c.c.,  un diritto proprio che non rientra nel patrimonio ereditario del soggetto stipulante, che non  può essere oggetto di eventuali disposizioni testamentarie né di devoluzione agli eredi secondo le regola della successione legittima.

La individuazione dei soggetti designati – se pure compiuta necessariamente al momento della morte dell’assicurato – non postula che i medesimi siano i soggetti effettivamente chiamati all’eredità, ma sono da identificarsi con coloro che, in astratto, seppure con riferimento alla qualità esistente al momento della morte, siano i successibili per legge ed anche se poi interviene una successione testamentaria.

La redazione di un testamento successiva alla stipula del contratto di assicurazione con istituzione di erede non comporta revoca della designazione dei beneficiari, in difetto di una revoca esplicita contenuta in atto negoziale o nel testamento.

Cassazione Civile, Sezione VI – 3, ordinanza 15 ottobre 2018 n. 25635

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