Il committente è tenuto al risarcimento del danni subìti da terzi in conseguenza dei lavori appaltati:
- quando si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato l’autonomia dell’appaltatore (responsabilità ex art. 2043 cod. civ.);
- quando il danno è stato causato a terzi direttamente dalla cosa oggetto dell’appalto (responsabilità ex art. 2051 cod. civ.).
In questa seconda ipotesi, risponde il committente in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; questi, per essere esonerato da responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente i manleva contro l’appaltatore).
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 28 settembre 2018 n. 23442