l concordato con cessione solo parziale dei beni viola l’art. 2740 cod. civ., in quanto l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore ed è questo effetto che giustifica l’inapplicabilità della disciplina del cui all’art. 1977 cod. civ.
In senso contrario, non è convincente l’argomento tratto dal testo novellato dell’art. 160 legge fall.(dove non opera più un preciso riferimento alla cessione di “tutti” i beni, giacché la formulazione del dato normativo si spiega poiché la cessione è una delle forme attraverso le quali si possono attuare la prevista ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.
In considerazione di quanto precede, è inammissibile la proposta unitaria di concordato da parte di società fra loro collegate da vincolo di direzione e controllo che preveda l’attribuzione a ciascuna società solo di parte del patrimonio di questa. La necessaria separazione delle masse attive e passive rappresenta, anche in ragione del meccanismo di formazione delle maggioranze necessarie, un dato imprescindibile della normativa.
Cassazione civile, Sezione I, sentenza 17 ottobre 2018 n. 26005