03.10.2017
Lavoro – Diritto di critica – Legittimità: limiti

La denuncia d parte del lavoratore di fatti di potenziale rilievo penale accaduti nell’azienda può integrare giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento se emerge il carattere calunnioso della denuncia medesima, il che richiede la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità di quanto denunciato e quindi la volontà di accusare il datore di lavoro di fatti mai accaduti o dallo stesso non commessi e/o che il lavoratore abbia posto in essere iniziative volte a dare pubblicità a quanto portato a conoscenza delle autorità competenti.

L’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. non può essere esteso fino a imporre al lavoratore un inammissibile “dovere di omertà”.

La definizione del procedimento penale con l’archiviazione della notizia criminis o con sentenza di assoluzione non basta a definire calunniosa la denuncia.

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 26 settembre 2017 n. 22375