03.10.2017
Pignoramento – Quota s.r.l. – Conflitto fra creditore e acquirente – Art. 2941, 1° comma, cod. civ

In tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l’art. 2941 n. 1 cod. civ., con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all’iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile il terzo comma dell’art. 2470 cod. civ.

La norma applicabile rende irrilevante la circostanza che creditore pignorante, nel caso di specie, sia la società e che nei suoi confronti il trasferimento dell’usufrutto sulla quota avrebbe avuto effetto solo al momento dell’iscrizione nel libro soci, in quanto anche nel vigore dell’art. 2740, 1° comma e dell’ultimo inciso del primo comma dell’art. 2741 cod. civ., l’annotazione dell’atto di trasferimento e del pignoramento non aveva rilevanza alcuna ai fini del conflitto tra acquirente e creditore.

Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 18 agosto 2017 n. 20170

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