Qualora una società, di cui altra società sia unica azionista e capogruppo, abbia stipulato una polizza fideiussoria ed insorga controversia sulla sua validità e azionabilità, la società unica azionista e capogruppo non è titolare di alcun diritto per pretendere che venga inibito al creditore di escutere la fideiussione, in quanto la situazione di controllo azionario dà luogo unicamente a un interesse di fatto.
Cassazione Civile, Sezione III, sentenza 26 settembre 2017 n.22341