27.09.2021
Lavoro – Controlli difensivi – Condizioni

Secondo l’art. 4 legge n. 300/70 i controlli datoriali a distanza, detti difensivi, erano assoggettati a tre condizioni:
– finalità specifica di accertare determinati comportamenti illeciti del lavoratore;
– illeciti potenzialmente lesivi del patrimonio o dell’immagine aziendale;
– disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento di addebito.
Quest’ultima condizione:
– si considerava dalla giurisprudenza meramente eventuale, avente, cioè, funzione confermativa della effettività del controllo, essendo sufficiente il sospetto circa l’esecuzione degli illeciti;
– necessitava che il controllo non fosse esercitato del tutto discrezionalmente dal datore di lavoro al di fuori di regole di civiltà e di un bilanciamento fra le rispettive esigenze.
Con l’entrata in vigore dell’art. 23 del D. Lgs. n. 51/2015 che prevede, fra l’altro, la possibilità di controlli a tutela del patrimonio aziendale, è necessario distinguere fra
– controlli difensivi in senso lato, che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti): dovranno essere realizzati nel rispetto dell’art. 4 S.L.;
– controlli diretti ad accertare condotte illecite ascrivibili, in base a concreti indizi, a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro: potranno essere svolti, anche con strumenti tecnologici, all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4 S.L., peraltro secondo un corretto bilanciamento fra le esigenze della iniziativa economica e quelle della tutela della dignità e riservatezza del lavoratore (art. 8 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo).
Deve sempre trattarsi di controllo ex post e cioè solo dopo l’insorgenza del fondato sospetto di avvenuta commissione di illeciti ad opera del dipendente, non in relazione a illeciti già registrati.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 22 settembre 2021 n. 25732