27.09.2021
Fallimento – Concessione abusiva del credito – Risarcimento – Legittimazione del Curatore

La concessione del credito che sia qualificabile come “abusiva” in quanto effettuata, con dolo o colpa grave, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l’aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività d’impresa.
Il Curatore è legittimato ad agire contro la banca in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all’impresa conseguito al finanziamento, per il danno diretto all’impresa e per il pregiudizio all’intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ.
La responsabilità della banca può sussistere in concorso con quella degli organi sociali ex art. 146 legge fall. In via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 cod. civ., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che sia necessario l’esercizio congiunto delle azioni, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 14 settembre 2021 n. 24725