In caso di recesso del Curatore da un contratto di locazione immobiliare pendente al momento del fallimento del locatore, fermo il diritto del Fallimento di riscuotere tutti i canoni di locazione che vengano a scadenza sino al momento in cui la dichiarazione del Curatore viene a prendere effetto, segue subito il diritto del conduttore al conseguimento di un “equo indennizzo” ai sensi dell’art. 82, comma 2, legge fallimentare.
La determinazione del quantum, in difetto di accordo fra Curatore e conduttore in bonis, è determinato direttamente dal giudice delegato, il quale ha il potere/dovere di determinare in positivo l’entità dell’indennizzo, anche in difetto di richiesta del contraente in bonis.
Cassazione Civile, Sezione VI-1, ordinanza 7 luglio 2021 n. 1926 ……