“Nell’interpretazione di una clausola negoziale (nel caso di specie, eccettuativa dell’applicazione di una generale rinuncia, contenuta in verbale di conciliazione transattiva di un rapporto di lavoro, ad ogni domanda ad essa connessa o anche solo occasionata all’esecuzione o cessazione del rapporto e ad ogni diritto da esso derivante), la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata, indagando , oltre che il senso letterale delle parole, da verificare alla luce del contesto negoziale integrale, anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369 e 1366 cod. civ., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica …. e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano con essa inteso tutelare ……” (principio di diritto, non completo)
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 14 settembre 2021 n. 24699