27.09.2021
Conto corrente cointestato – Atto di liberalità – Presunzione di appartenenza individuale

Il versamento di una somma di denaro da parte di un coniuge su conto corrente cointestato all’altro coniuge non costituisce di per sé atto di liberalità. Difatti, l’atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro presso un istituto di credito che risulti appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando si sia verificata l’esistenza dell’animus donandi, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Il mero versamento da parte del coniuge di denaro personale sul conto corrente cointestato al contribuente non né idoneo a fondare una presunzione di appartenenza pro quota a quest’ultimo.
Cassazione Civile, Sezione VI-T, 25 settembre 2021 n. 25684